Il datore di lavoro non può imporre alcun obbligo vaccinale

Con ordinanza del 19.3.2021 il Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso proposto  dal personale sanitario di una RSA che si era opposto alla somministrazione del vaccino contro l’agente patogeno Sars-Cov2. Precisamente per il Giudice risulta essere assente il riferimento alla possibile sospensione dei lavoratori senza retribuzione nonché ad una possibile azione di risarcimento poiché i ricorrenti non hanno provveduto ad allegare alcun elemento dal quale desumere, in tal senso, l’intenzione del datore di lavoro.

Nonostante questo il Giudice sostiene «che nel caso di specie prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c.».

Si tratta della prima pronuncia che affronta la problematica riguardante la possibile imposizione da parte del datore di lavoro del trattamento vaccinale nonostante la dottrina giuslavoristica si fosse già interrogata a riguardo.

A partire dal momento in cui si sono rese disponibili in Italia le prime dosi del vaccino contro l'agente virale Sars-Cov2, infatti, alcuni giuslavoristi (il prof. Ichino in primis) hanno fatto leva sull'art. 2087 del vigente Codice civile italiano, norma di chiusura del sistema infortunistico, e sull'art. 279 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni per giustificare, da parte del datore di lavoro, la facoltá di imporre il trattamento vaccinale. Ora, ad avviso di chi scrive, in assenza di una legge, risultato di una libera valutazione del legislatore (sentt. n. 370/1990, n. 258/1994, n. 118/1996 e n. 5/2018), che ne stabilisca l'obbligatorietà conformemente alla previsione del comma 2 dell'art. 32 della Costituzione repubblicana vigente, non é possibile utilizzare le disposizioni normative sopra citate in quanto si determinerebbe una "iperestensione" potenzialmente arbitraria del potere datoriale che, in questo modo, andrebbe a sostituirsi illegittimamente al legislatore nel bilanciamento tra tutela individuale della salute e tutela collettiva.

Si deve poi evidenziare come la stessa Corte costituzionale abbia sostenuto la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la salute individuale e collettiva e che quest’ultimo richieda la predisposizione di una articolata normativa di carattere tecnico diretta ad individuare le possibili complicazioni derivabili dalla vaccinazione disponendo gli strumenti diagnostici idonei a prevedere la concreta fattibilità della somministrazione vaccinale medesima (Corte cost. n. 248/1994).

Attualmente non esiste alcuna disposizione di legge disciplinante la somministrazione del vaccino contro il Covid-19.

 

Il presente articolo è stato redatto in collaborazione con: Prof. Avv. Augusto Sinagra e Dott.ssa Camilla Della Giustina

 


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